L’art. 39 D. Lgs. 151/2001 riconosce “alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo [n.d.r. ridotti a uno qualora l’orario giornaliero di lavoro sia inferiore a sei ore], anche cumulabili durante la giornata”.
La durata di tali periodi di riposo è pari ad un’ora ciascuno ed è dimezzata qualora “la lavoratrice fruisca dell’asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa”.
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza n. 17 pubblicata in data 28 dicembre 2022 in materia di pubblico impiego, in presenza di un contrasto giurisprudenziale e tenuto conto dei principi costituzionali sulla parità tra il padre e la madre nella responsabilità genitoriale e sulla tutela del figlio, con riferimento ai primi due dei tre quesiti ad essa sottoposti ha enunciato il seguente principio di diritto:
“L’articolo 40, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, laddove prevede che i periodi di riposo di cui al precedente articolo 39, sono riconosciuti al padre lavoratore dipendente del minore di anni uno, <nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente>, intende riferirsi a qualsiasi categoria di lavoratrici non dipendenti, e quindi anche alla donna che svolge attività lavorativa in ambito familiare, senza che sia necessario, a tal fine, che ella sia impegnata in attività che la distolgono dalla cura del neonato, ovvero sia affetta da infermità”.
Marco Gianluigi Alberio
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